Proseguiamo la nostra inchiesta sui mutui di risparmio edilizio stipulati con BHW Bausparkasse tra il 1997 e il 2012, prima che la banca di diritto tedesco decidesse di abbandonare il mercato italiano.
Prima ancora della richiesta di mutuo vero e proprio, BHW faceva corrispondere ai clienti un cosiddetto diritto di stipula.
Questo “diritto”, nella percentuale dell’1% del futuro mutuo , veniva infatti richiesto e corrisposto alla sottoscrizione del contratto di risparmio edilizio, non al mutuo di assegnazione. Qualcosa di assimilabile, quindi, ai diritti di istruttoria richiesti dagli Istituti di Credito italiani.
Il problema è sorto quando alcuni clienti, rinunciando a proseguire i versamenti nel conto di risparmio, al momento della restituzione del capitale versato, non si sono visti accreditare l’importo anticipato a titolo di diritto di stipula. Non solo, in alcuni casi, al termine del periodo previsto di risparmio, neppure i clienti ai quali non veniva concesso il mutuo vero e proprio, per assenza di sufficienti garanzie reddituali ad esempio, hanno ricevuto il rimborso di questo “diritto di stipula” versato anticipatamente.
In effetti, il contratto di risparmio prevedeva la non restituzione del diritto di stipula sia in caso di rinuncia del cliente e sia in caso di mancata assegnazione del mutuo.
La & Consulting s.c.r.l. ci dice, però, che l’interpretazione dell’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario) è stata completamente diversa: il diritto di stipula non rimborsato appare sostanzialmente una penale di estinzione, ormai non più prevista dalla legge.
Stante la diffusione capillare di BHW e il successivo ritiro dal mercato italiano, siamo certi che le somme indebitamente trattenute dalla banca, in caso di recesso contrattuale, siano ingenti.
Il consiglio, come sempre, è quello di rivolgersi ad esperti del settore per ottenere il rimborso e, in generale, la tutela dei propri diritti.