ANNO XII - &MAGAZINE - 

La Cassazione dice No ai due papà.

La Cassazione dice No ai due papà.

E’ un NO deciso quello espresso lo scorso 8 maggio dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 12193. NO alla trascrizione in Italia dell’atto di filiazione per due minori nati in Canada da una coppia omosessuale, tramite la fecondazione medica assistita.

Sostanzialmente, il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, stante il divieto della maternità surrogata, anche detta “utero in affitto”, di cui alla legge 40/2004,  è la violazione di un principio di ordine pubblico che tutela due valori:” la dignità della gestante e l’istituto giuridico dell’adozione”…"la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli art. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995 - ha spiegato la Cassazione - deve essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, oltre che dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza". Infine, con la sentenza, viene anche  precisato che "i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari (prevista dall'art. 44 - comma primo - lett. d, della legge n. 184 del 1983)".

Il caso in questione proveniva dalla Corte di Appello di Trento che a febbraio 2017 aveva dato il nulla osta alla trascrizione in Italia di un atto della Corte di Giustizia dell’Ontario, che, in considerazione dell’”interesse superiore del minore”, aveva stabilito la genitorialità del secondo papà di due piccoli nati in Canada. un uomo che non ha legame biologico con i bambini, concepiti dall’altro partner della coppia omosessuale e da due donne, una che ha donato gli ovociti e un’altra che ha “prestato” il suo utero per portare avanti la gestazione.

La storia in esame riguarda due gemellini, un maschio e una femmina, nati in Ontario nel 2010 grazie alla fecondazione assistita. In Canada, infatti, le coppie omosessuali possono diventare genitori tramite la "gestazione per altri", in quanto la legge canadese non riconosce alla gestante la qualità genitoriale. I due padri, entrambi cittadini italiani, si sono poi sposati in Canada nel 2008 e hanno ottenuto dalla Corte canadese la genitorialità del secondo papà. Hanno poi chiesto che questo verdetto fosse riconosciuto anche in Italia.

A seguito dei ricorsi presentati dal Ministro dell’Interno e dal Sindaco di Trento, poiché era la prima volta che la Cassazione si trovava ad affrontare una vicenda del genere e data "la complessità e la rilevanza" della questioni, i giudici della prima sezione civile, con un'ordinanza del febbraio 2018, avevano trasmesso gli atti al primo presidente della Corte, affinché valutasse la trattazione del caso davanti alle sezioni unite.

La procura generale della Cassazione, in un’udienza svoltasi a novembre 2018,  aveva quindi chiesto di annullare la sentenza d’appello, cosa ottenuta con la sentenza di ieri, che ha praticamente negato la validità nel nostro Paese del provvedimento del giudice canadese.

Come prevedibile, numerose e contrastanti sono state le immediate reazioni su un tema indubbiamente scottante, anche perché facilmente strumentalizzabile in chiave elettorale.

Se da un lato Toni Brande e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie e di Pro Vita e Famiglia, hanno espresso soddisfazione per questa sentenza, ritenuta decisiva a chiarimento che “le donne non sono incubatrici e i bambini non sono merce”, ma anche un po’ di preoccupazione in merito alla possibilità lasciata dalla Corte Suprema all’adozione particolare, Fabio Marrazzo, portavoce del Gay center, ha ribadito “l’urgenza di una legge che riconosca la genitorialità e la adozione per le coppie lesbiche e gay, che tuteli i minori fin dalla nascita”.

Quanto all'avvocato Alexander Schuster, difensore della coppia, ha asserito che "Da una parte, questa sentenza mette finalmente fine al dibattito, che ancora languiva in tali tribunali minorili, sull'utilizzabilità dell'art. 44 per le adozioni nelle coppie conviventi, anche dello stesso sesso. Dall'altra, il comunicato della Cassazione 'neutralizza' la questione, parificando il caso del secondo padre a quello della madre intenzionale, parlando genericamente di 'genitore intenzionale': questo è senz'altro positivo, perché dimostra che la difficoltà giuridica non dipendeva dal fatto che si trattasse di una coppia gay. Il problema, correttamente, è stato inquadrato prescindendo da sesso e orientamento sessuale…Salvo contenuti della sentenza che innovino sugli effetti di tale tipo di adozione, l'interesse dei minori non viene tutelato con un'adozione in casi particolari, che è un'adozione incompleta, non piena . Essa non pone il minore nella stessa posizione in cui si trova un figlio riconosciuto o trascritto. Per citare una discriminazione, i due gemelli non sarebbero fratelli rispetto al secondo padre, ma solo rispetto al padre genetico: fratelli per metà. Non hanno nonni rispetto al secondo genitore. In tal caso, alla famiglia trentina sarebbe possibile ricorrere alla Corte europea per i diritti umani con alta probabilità di successo".

 


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