ANNO XII - &MAGAZINE - 

Jesolo, Banca condannata a risarcire il correntista

Jesolo, Banca condannata a risarcire il correntista

A seguito di un lungo Giudizio svoltosi presso il Tribunale di Venezia un risparmiatore Jesolano ha ottenuto una sentenza di condanna contro la propria Banca che gli aveva proposto di investire i propri risparmi in obbligazioni subordinate senza dichiararle tali.

Il Tribunale di Venezia, Giudice: Tania Vettore, a seguito di un contenzioso iniziato nel 2021, nella giornata di ieri ha condannato l’istituto di credito a risarcire il risparmiatore per la violazione dei doveri informativi ad un importo di oltre 11 mila euro più interessi, rivalutazione e spese legali.

La sentenza è importante perché il Tribunale veneziano nel confermare l’orientamento maggioritario in materia di violazione di doveri informativi in capo alla Banca, ha riassunto i principi cardine che vanno applicati nelle controversie di intermediazione finanziaria tra Risparmiatore/Banca. Ha, quindi, rilevato che la responsabilità per la violazione dei doveri informativi è contrattuale, quindi con termine di prescrizione decennale, ha ricordato che l’onere della prova di aver informato adeguatamente il risparmiatore delle caratteristiche del prodotto è in capo alla banca e nello specifico ha evidenziato che la Banca non aveva per nulla informato del rischio al quale sarebbe incorso il risparmiatore comperando obbligazioni subordinate, anzi negli ordini di acquisto le aveva qualificate come ordinarie.

Il Tribunale Veneziano ha quindi così statuito: “ai fini della valutazione della completezza dell’informazione reso al cliente dalla banca, non rileva che le obbligazioni subordinate rientrino effettivamente tra quelle “ordinarie”, ma che nessuna indicazione sia stata data sul fatto che, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell’emittente, il rimborso sarebbe stato subordinato dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati o subordinati di grado inferiore”.

Il Tribunale rilevava che, anche a voler considerare il correntista quale investitore esperto, permaneva la necessità di fornire al cliente un’informazione completa ed esaustiva e tale circostanza non può costituire assolvimento dell’onere della prova previsto in capo alla banca dall’art. 23 co. 6 TUF.

“L’inadeguatezza delle informazioni ricevute dalla Banca in relazione agli ordini di acquisto di obbligazioni subordinate contestate appare inquadrabile nell’ambito della responsabilità contrattuale da inadempimento alle obbligazioni che la banca è tenuta ex lege nei confronti del cliente nella prestazione dei ser-vizi di investimento e accessori (ex art. 21 co. 1 TUF) – precisano i due legali –. Infatti, sia l’art. 21 TUF che l’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 impongono all’intermediario di offrire la piena informazione attiva circa la natura, i rendimenti ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi affatto presumere che l’investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato.

Tale carenza informativa integra un’ipotesi di inadempimento contrattuale idoneo a costituire titolo fondante il diritto al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. sicché il Tribunale ha ritenuto che la relativa domanda di parte attrice può trovare accoglimento in tal senso”.

Fonte: VOI del 21.09.2023 - Link


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